# 13 / 2019
13.09.2019

L’accettazione dell’iniziativa per la limitazione significa la fine della via bilaterale

L’iniziativa dell’UDC boicotta la via bilaterale

Gli accordi bilaterali I costituiscono la pietra miliare del quadro regolamentare che regge le relazioni tra la Svizzera e l’UE a seguito del rifiuto di adesione allo Spazio economico europeo (SEE) nel 1992. I negoziati sono durati vari anni prima di avere successo. Gli accordi sono stati firmati solo nel 1999. Nel 2000, questi ultimi sono stati accettati in votazione popolare da una netta maggioranza del 67,2%. Dopo l’entrata in vigore nel 2002, gli Svizzeri hanno avuto l’occasione di mostrare il loro sostegno alla via bilaterale in numerose altre votazioni. Secondo recenti sondaggi, la via bilaterale viene sostenuta dall’80% della popolazione svizzera.

Nell’ottobre 2017, l’UDC ha lanciato l’iniziativa contro i Bilaterali in collaborazione all’ASNI. L’iniziativa è stata depositata alla Cancelleria federale il 31 agosto 2018 sottoscritta da 116’139 firme valide. Il testo non lascia alcun margine d’interpretazione. Secondo quest’ultimo, la Svizzera sarebbe obbligata a porre fine alla libera circolazione delle persone con i paesi dell’UE/AELS. Essa non avrebbe il diritto di concludere nuovi trattati analoghi. Anche le disposizioni transitorie sono formulate in maniera rigida: in un primo tempo il Consiglio federale disporrebbe di un termine di dodici mesi per abrogare l’accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC) attraverso la via dei negoziati. In caso di insuccesso, il Consiglio federale dovrebbe disdire l’accordo entro un ulteriore termine di 30 giorni. Gli autori dell’iniziativa ammettono che la Svizzera dovrebbe denunciare l’insieme del dispositivo dei Bilaterali I al più tardi tredici mesi dopo l’accettazione dell’iniziativa tranne se, contro ogni aspettativa, la Svizzera e l’UE riuscissero a trovare un accordo. Nel 1999, le parti si erano messe d’accordo su una clausola ghigliottina che prevede che i sette accordi (cf. presentazione sotto) non possono essere denunciati separatamente. Se un accordo dovesse cadere, anche gli altri accordi decadrebbero automaticamente sei mesi dopo. In altre parole, in caso d’accettazione dell’iniziativa contro i Bilaterali, la Svizzera porrebbe fine alla via bilaterale.

La scomparsa degli accordi bilaterali I avrebbe effetti anche sull’adesione della Svizzera all’Associazione europea di libero scambio (AELS). La zona di libero scambio formata con la Norvegia, il Liechtenstein e l’Islanda si basa sulla convenzione AELS, che è anch’essa fondata sugli accordi bilaterali I. Come scrive il Consiglio federale nel suo messaggio, «in caso di denuncia dell’ALC, non sarà possibile mantenere la convenzione AELS tale e quale.»

Grafico 1

Testo dell’iniziativa

La Costituzione federale1 è modificata come segue:

Art. 121b Immigrazione senza libera circolazione delle persone

1 La Svizzera disciplina autonomamente l’immigrazione degli stranieri.
2 Non possono essere conclusi nuovi trattati internazionali o assunti altri nuovi obblighi internazionali che accordino una libera circolazione delle persone a cittadini stranieri.
3 I trattati internazionali e gli altri obblighi internazionali in vigore non possono essere adeguati o estesi in modo tale da contraddire ai capoversi 1 e 2.

Art. 197 Ziff. 12
12. Disposizione transitoria dell’art. 121b (Immigrazione senza libera circolazione delle persone)

1 Occorre condurre negoziati affinché l’Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone3 cessi di essere in vigore entro dodici mesi dall’accettazione dell’articolo 121b da parte del Popolo e dei Cantoni.
2 Se tale obiettivo non è raggiunto, nei 30 giorni successivi il Consiglio federale denuncia l’Accordo di cui al capoverso 1.