# 4 / 2017
06.04.2017

Attacco frontale agli interessi economici

Introduzione

Un attacco pericoloso e inutile contro il diritto internazionale

L'economia aperta della Svizzera trae numerosi vantaggi dal diritto internazionale. Lo strumento più efficace per il nostro paese, infatti, non è la politica di potere, ma il diritto. Paese dotato di un piccolo territorio, la Svizzera si è sempre impegnata per il rispetto del diritto internazionale. Grazie a numerosi accordi internazionali vincolanti il paese riesce a tutelare i propri interessi in modo efficace e ad  esigere dai propri partner il rispetto degli obblighi presi. La cosiddetta iniziativa per l’autodeterminazione lanciata dall’UDC nel marzo 2015 attacca proprio questo diritto internazionale, nonostante non vi sia nessuna urgenza in materia. Già oggi, la nostra democrazia diretta permette di chiedere la denuncia di un accordo ricorrendo all’iniziativa popolare. Una soluzione sicuramente più mirata e trasparente rispetto all’iniziativa, che si rivela inutile e danneggia gli interessi della Svizzera e della sua economia. Inoltre l’iniziativa attacca direttamente la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo.

Attraverso la sua iniziativa l’UDC intende regolamentare rigidamente il rapporto tra diritto nazionale e internazionale. Concretamente verrebbe applicato quanto segue:

  • Le disposizioni della Costituzione federale avrebbero sempre la precedenza sul diritto internazionale, tranne nel caso delle disposizioni cogenti del diritto internazionale (ad es. divieto di tortura, di genocidio, di traffico di schiavi o divieto del ricorso alla forza).
  • In caso di conflitto tra la Costituzione della Svizzera e i suoi obblighi di diritto internazionali esistenti, i relativi accordi dovrebbero essere obbligatoriamente adeguati e, se necessario, denunciati.
  • Il Tribunale federale e le altre autorità non sono tenuti ad applicare gli attuali e futuri accordi internazionali il cui decreto d’approvazione non sia stato sottoposto a referendum.

L’iniziativa è stata depositata presso la Cancelleria federale il 12 agosto 2016 munita di 116’428 firme valide. Con un comunicato stampa interpartitico, le formazioni da sinistra a destra hanno severamente criticato l’iniziativa, ritenendola «intollerabile per i diritti dell’uomo e incompatibile con la piazza economica». Anche economiesuisse respinge nettamente questa iniziativa. Un gruppo di professori di diritto ha già messo in evidenza una serie di obiezioni e di possibili conseguenze negative in caso di accettazione dell’iniziativa. Il 9 novembre 2016 il Consiglio federale ha deciso di respingere l’iniziativa senza elaborare un controprogetto. Il relativo messaggio dovrà essere trasmesso al Parlamento entro il 12 agosto 2017. Il popolo verrà chiamato alle urne per decidere in merito all’iniziativa non prima della primavera 2018.

Riquadro: il testo integrale dell’iniziativa per l’autodeterminazione

La Costituzione federale è modificata come segue:

Art. 5 cpv 1 e 4

1. Il diritto è fondamento e limite dell’attività dello Stato. La Costituzione federale è la fonte suprema del diritto della Confederazione Svizzera.

4. La Confederazione e i Cantoni rispettano il diritto internazionale. La Costituzione federale ha rango superiore al diritto internazionale e prevale su di esso, fatte salve le disposizioni cogenti del diritto internazionale.

Art. 56a Obblighi di diritto internazionale

1. La Confederazione e i Cantoni non assumono obblighi di diritto internazionale che contraddicano alla Costituzione federale.

2. In caso di contraddizione, adeguano gli obblighi di diritto internazionale alla Costituzione federale, se necessario denunciando i trattati internazionali in questione.

3. Sono fatte salve le disposizioni cogenti del diritto internazionale.

Art. 190 Diritto determinante

Le leggi federali e i trattati internazionali il cui decreto d’approvazione sia stato assoggettato a referendum sono determinanti per il Tribunale federale e per le altre autorità incaricate dell’applicazione del diritto.

Art. 197 n. 121

12. Disposizione transitoria degli art. 5 cpv. 1 e 4 (Stato di diritto), 56a (Obblighi di diritto internazionale) e 190 (Diritto determinante)

Con l’accettazione da parte del Popolo e dei Cantoni, gli articoli 5 capoversi 1 e 4, 56a e 190 si applicano alle disposizioni vigenti e future della Costituzione federale e agli obblighi di diritto internazionale vigenti e futuri della Confederazione e dei Cantoni.

Un isolamento internazionale volontario

Con questo attacco alla tradizionale gerarchia del diritto gli iniziativisti reagiscono all’applicazione – lacunosa secondo loro – delle iniziative che considerano il diritto internazionale (così come prescrive la Costituzione). Questa prassi è stata criticata in relazione all’iniziativa sul rinvio. In questo contesto, occorre tuttavia notare che l’iniziativa per l’attuazione, lanciata pure dall’UDC, è stata chiaramente respinta dal popolo. Alcune sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo (Corte EDU) sono pure criticate.

L’iniziativa per l’autodeterminazione viene presentata come un mezzo per contrastare il forte legame con le organizzazioni internazionali e i tribunali stranieri (soprattutto UE, Corte EDU). Il loro ragionamento però è sbagliato, perché la Svizzera si assume degli obblighi internazionali soltanto quando questi sono conformi alle disposizioni della nostra Costituzione e servono gli interessi del paese. Al contrario, le obiezioni e le ambiguità contenute nel testo dell’iniziativa per l’autodeterminazione andrebbero a minare la certezza del diritto e l’affidabilità della Svizzera. Il nostro paese si isolerebbe a livello internazionale e non potrebbe più difendere in modo efficace i propri interessi. La promessa di una maggiore autodeterminazione fatta dai sostenitori dell’iniziativa è quindi ingannevole.