Fiscalità delle imprese: la riforma si concretizza

6. articolo della serie sulla riforma dell’imposizione delle imprese
 
La Confederazione e i cantoni presenteranno in dicembre il rapporto finale sulla terza riforma dell’imposizione delle imprese. Quest’ultimo elencherà per la prima volta delle misure concrete. Il progetto di riforma seguirà nel 2014 e non dovrebbe essere messo in atto prima del 2018. La lunga fase di elaborazione permetterà di ampliare i margini di manovra finanziari.
​Il grande sforzo attuato dalla Confederazione e dai cantoni nella pianificazione della riforma dell’imposizione delle imprese mostra l’importanza del progetto per la Svizzera. Decine di migliaia di impieghi, ma anche entrate fiscali valutate in miliardi di franchi, dipendono dal successo della riforma. Per l’economia la competitività fiscale della Svizzera costituisce un tema centrale e stra-tegico. Anche l’economia sostiene, in maniera impegnata e costruttiva, il processo di soluzione. La Confederazione e i cantoni sveleranno i risultati dei lavori effettuati finora in un rapporto finale che apparirà in dicembre.

Il rapporto finale è in linea con il rapporto intermedio pubblicato nel maggio 2013. Una consulta-zione condotta presso i cantoni e le organizzazioni interessate ha confermato essenzialmente il suo orientamento. Si prevede di sostituire i regimi fiscali attuali dei cantoni con soluzioni accettate a livello internazionale e affiancate da una diminuzione dei tassi d’imposizione. Le misure concrete sono state oggetto di intensi lavori dopo la pubblicazione del rapporto intermedio. Uno degli elementi importanti della riforma è l’”innovation box”. Quest’ultima si ispira a soluzioni praticate nell’ambito dell’UE, e in particolare in Gran Bretagna. Il rapporto finale dovrebbe presentare le riflessioni su questo tema e valutare le possibilità di applicazione di una simile misura.

Il documento esamina anche la possibilità di introdurre una deduzione degli interessi sul capitale proprio. Essa favorirebbe l’autofinanziamento delle imprese e lo valorizzerebbe rispetto al finan-ziamento mediante fondi esteri. Questa misura è già in vigore in alcuni Stati dell’UE. E’ in corso un’inchiesta presso le imprese svizzere per valutare le conseguenze finanziarie di un’ “imposta sugli utili corretti degli interessi”. La soppressione del diritto d’emissione sui capitali propri, una migliore prevenzione della doppia imposizione dei gruppi internazionali nonché la promozione del finanziamento infragruppo in Svizzera figurano tra le altre misure intraprese.

Il rapporto finale servirà da base alla riforma, la quale dovrebbe essere posta in consultazione entro l’estate 2014. Il progetto definitivo (messaggio del Consiglio federale) seguirà nel 2015. Vi sono poche possibilità che la riforma venga messa in atto prima del 2018.

Al di là degli aspetti di politica fiscale, il rapporto finale e i lavori che seguiranno dovranno anche chiarire le questioni di finanziamento e l’adattamento della nuova perequazione finanziaria. Per quanto concerne quest’ultima, l’economia ritiene che le condizioni attuali relative ai flussi finanziari tra i cantoni debbano, per quanto possibile, essere mantenute e che le questioni fondamentali sui rapporti tra cantoni contribuenti e beneficiari devono essere discusse dove necessario – nel caso specifico nell’ambito del secondo rapporto di fattibilità (2014/2015). Per quanto concerne l’impatto finanziario della riforma, si tratta di anticiparlo: la lunga fase preparatoria del progetto dev’essere sfruttata per mettere in atto una pianificazione previdente, in modo che le collettività pubbliche interessate (Confederazione e cantoni) riescano a creare un margine di manovra finanziario. Soluzioni basate sulle entrate, quali quelle evocate nel rapporto intermedio, non sembrano né giudiziose né mirate. Un progetto così importante come la riforma dell’imposizione delle imprese dev’essere politicamente prioritario. Il finanziamento e la realizzazione di altre riforme altrettanto importanti dipendono in gran parte dal successo della riforma dell’imposizione delle imprese III.