# 01 / 2019
14.01.2019

Accordo istituzionale Svizzera UE – domande e chiarimenti

Conclusione intermedia sull’accordo istituzionale

Nel complesso si può affermare che, in numerosi settori, il risultato dei negoziati corrisponde al mandato negoziale. Ciò non è il caso per quanto concerne l’ALC. Detto ciò, le conseguenze che una direttiva sulla cittadinanza europea può avere sul diritto svizzero attuale sono probabilmente sopravvalutate. Osservando più da vicino, dopo la revisione della direttiva sui lavoratori distaccati, le differenze tra la regolamentazione europea e la legislazione svizzera sono molto minori del previsto. Considerata la debole proporzione di lavoratori distaccati, non è lecito attendersi una diminuzione dei redditi svizzeri.

Per quanto concerne la ripresa dinamica del diritto europeo, occorre vegliare affinché l’obbligo di ripresa concerna unicamente gli sviluppi dell’acquis comunitario relativi agli accordi d’accesso al mercato e non a nuove legislazioni senza nessuna relazione con il principio dell’accordo. Inoltre, la Svizzera deve prestare attenzione a riprendere unicamente le prescrizioni relative alla partecipazione al mercato comunitario ed escludere le prescrizioni che non fanno parte della legislazione relativa al mercato comunitario (prescrizioni concernenti ad esempio le relazioni tra la Svizzera e uno Stato terzo).

Il dibattito politico guadagnerebbe obiettività se i seguenti punti fossero precisati prima della decisione del Consiglio federale:

  • Chiarire (eventualmente sotto la forma di una dichiarazione unilaterale della Svizzera) che soltanto l’acquis comunitario che si riferisce al mercato interno e agli accordi di accesso al mercato coperti, è oggetto dell’obbligo di ripresa dinamica da parte della Svizzera, anche in relazione ad una futura ripresa della direttiva sulla cittadinanza europea da parte della Svizzera.
  • Analizzare minuziosamente i principi relativi agli aiuti di Stato che figurano nell’accordo istituzionale, allo scopo di poter valutare le loro conseguenze sulla legislazione svizzera in materia di sovvenzioni e sul diritto federale, in particolare per quanto concerne la futura applicazione dell’accordo istituzionale all’accordo di libero scambio.
  • Chiarire prima della firma (eventualmente nell’ambito di una messa a punto ufficiale tra le parti contraenti ai fini di garanzia vincolante) che la direttiva sui lavoratori distaccati e la direttiva d’esecuzione non limitano il sistema dei controlli paritari (competenza di sorvegliare e sanzionare).

Occorre precisare che questa lista non è esaustiva.