Scambio di dati finanziari a scopi fiscali: il segreto bancario a livello internazionale

Lo scambio internazionale di dati finanziari a scopi fiscali sarà a breve una realtà anche per la Svizzera. Se ne parla da anni, ma di cosa si tratta esattamente? Ciò che alcuni definiscono come la «fine del segreto bancario» e lo «scambio automatico di informazioni» è in definitiva un dispositivo regolamentare complesso derivante da accordi (internazionali), da leggi, ordinanze e direttive. È importante notare che si tratta qui dello scambio internazionale di dati finanziari. Questi adattamenti non riguardano il segreto bancario a livello nazionale.

Regole identiche per tutti
Lo scambio di informazioni può assumere diverse forme: su richiesta (sistema attuale), spontaneo ed automatico (SAI). Le tre forme di scambio sono soggette ad una norma mondiale elaborata nell’ambito dell’OCSE. La Svizzera ha potuto partecipare in maniera determinante all’elaborazione della norma SAI. L’obiettivo mirato è un’applicazione la più uniforme possibile e dunque lo stesso trattamento dei paesi partecipanti. È decisivo per la Svizzera che le principali piazze economiche concorrenti si siano impegnate ad introdurre la norma SAI. È altrettanto importante esaminare regolarmente l’attuazione nella pratica. Lo scambio di informazioni sarà sospeso con i paesi che non rispettano le esigenze (in materia di protezione dei dati, ad esempio).

  • Lo scambio attuale di informazioni su richiesta corrisponde alla norma dell’OCSE che la Svizzera ha ripreso nel 2009 e che ha in seguito introdotto in numerose convenzioni di doppia imposizione e in accordi di scambio di informazioni fiscali. Esso si basa su una domanda motivata concernente un caso particolare o prende la forma di una domanda collettiva.
  • Nel caso dello scambio spontaneo di informazioni (nuovo), le informazioni non vengono trasmesse sulla base di una richiesta, ma quando lo Stato informatore suppone che un altro Stato sarebbe interessato a possedere determinate informazioni. La convenzione concernente l’assistenza amministrativa menziona cinque casi nei quali devono essere comunicate spontaneamente delle informazioni.

Importanza per le imprese
Lo scambio spontaneo di rulings fiscali tra autorità fiscali interessa fortemente le imprese, che devono esaminare sufficientemente in anticipo le questioni sollevate. Quali dati potrebbero arrivare ad autorità straniere e con quali conseguenze? Anche se non si conoscono ancora esattamente i dettagli dell’applicazione in Svizzera, è probabile che i rulings conclusi a partire dal 1o gennaio 2010 e che saranno ancora in vigore il 1o gennaio 2017 potranno essere oggetto di comunicazioni.

  • Lo scambio automatico di informazioni (SAI, nuovo): il SAI è una norma internazionale. Costituito da quattro elementi (modello di convenzione, norma comune di dichiarazione, commento che fornisce precisazioni, direttive tecniche), esso fissa la procedura secondo la quale le autorità fiscali dei paesi partecipanti si scambiano i dati sui conti bancari e i depositi di titoli dei contribuenti. I dati sono scambiati automaticamente una volta all’anno. L’applicazione in Svizzera è possibile secondo due modelli: attraverso un accordo internazionale o attraverso un MCAA, fondato giuridicamente sulla convenzione concernente l’assistenza amministrativa. I dettagli sono regolati nella legge sull’assistenza amministrativa fiscale e la legge SAI.

Ed ecco come funziona il SAI nella pratica
Le banche svizzere devono comunicare alle autorità fiscali elvetiche i dati finanziari delle persone fisiche e giuridiche che sono tassate in un altro Stato. Queste informazioni vengono trasmesse automaticamente, ogni anno, alle autorità fiscali dei paesi partecipanti.
Vengono forniti il nome, l’indirizzo, la data di nascita, il numero del conto, gli interessi e i dividendi, l’utile delle vendite di attivi finanziari nonché i redditi di alcuni prodotti assicurativi.

La Svizzera ha adottato nuove regole per lo scambio automatico e spontaneo delle informazioni
Anche se la Svizzera ha deplorato l’evoluzione internazionale in relazione allo scambio di dati finanziari a scopi fiscali, essa non può tuttavia sottrarsi e questo nel suo stesso interesse. Lo SAI e lo scambio spontaneo di informazioni diventano una realtà anche per noi. Nel corso della sessione invernale 2015, il Parlamento federale ha adottato le leggi necessarie (documenti relativi alla consultazione).

Si tratta dei decreti federali approvati dalla Convenzione multilaterale del Consiglio d’Europa e dell’OCSE concernenti l’assistenza amministrativa reciproca in materia fiscale (convenzione concernente l’assistenza amministrativa) e dell’accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative ai conti finanziari (in inglese: Multilateral competent authority agreement ou MCAA). La messa in atto richiederebbe anche la nuova legge SAI e una revisione della legge sull’assistenza amministrativa fiscale. Altre ordinanze e direttive dettagliate sono ancora in fase d’elaborazione; a questi lavori partecipano anche gli ambienti economici. Vi sono così maggiori possibilità di sfociare in regolamentazioni pragmatiche. Per gli ambienti economici, è importante che i bisogni e gli interessi di tutti i settori siano presi in considerazione. Se tutto si svolgesse come previsto, i primi dati potrebbero essere disponibili nel 2017 e scambiati a partire dal 2018.

Tuttavia, prima che si possano scambiare delle informazioni con altri paesi, il Consiglio federale e il Parlamento devono rivedere e adottare delle convenzioni di doppia imposizione. Per lo scambio automatico di informazioni, serve ancora un accordo concluso con un paese (o un gruppo di paesi, come l’UE), o una dichiarazione reciproca (attivazione detta bilaterale). Anche queste ultime devono essere decise esclusivamente dal Parlamento separatamente per ogni paese.
Il Parlamento sta in questi giorni dibattendo la revisione dell’accordo sulla fiscalità del risparmio con l’UE e l’introduzione dello scambio automatico di informazioni con l’Australia. L’accordo con l’UE è adattato affinché lo SAI possa essere introdotto in maniera uniforme con tutti i suoi Stati membri. Dunque, le principali disposizioni dell’accordo attuale restano valide. Lo scambio automatico d’informazioni con l’Australia è introdotto sulla base del MCAA e richiede un’attivazione bilaterale.
Da diversi anni, delle convenzioni di doppia imposizione e degli accordi di scambio di informazioni fiscali (CDI e AERF) vengono costantemente riveduti e adattati alla nuova norma dell’OCSE relativa allo scambio d’informazioni su richiesta. Il Consiglio federale aveva deciso già prima di procedere a questi adeguamenti (anche in maniera unilaterale) (progetto LASSI nel 2014).

Altro progetto dell’OCSE: l’introduzione della dichiarazione paese per paese
Lo scambio di dichiarazioni paese per paese riveste pure grande importanza per le imprese («country-by-country report»). Le modalità di questo scambio di dati costituiscono i nuovi standard minimi nell’ambito del progetto dell’OCSE contro l’erosione dell’imponibile e i trasferimenti degli utili (BEPS).

I grandi gruppi (le cui entrate superano i 750 milioni di euro) devono fornire al paese in cui si trova la loro sede una ripartizione mondiale delle loro attività economiche nei vari paesi. Questa dichiarazione viene in seguito scambiata tra i paesi interessati allo scopo di garantire alle imprese la protezione della confidenzialità dei dati scambiati.

La Svizzera ha già sottoscritto l’accordo multilaterale concernente lo scambio automatico delle dichiarazioni paese per paese (Mulitlateral competent authority agreement on the exchange of country-by-country reports), un MCAA separato che, al pari di quello sui conti finanziari, si basa sulla convenzione del Consiglio d’Europa e dell’OCSE in materia di assistenza amministrativa.

Questo accordo sarà sottoposto al Parlamento contemporaneamente ad una base legale nell’ottica dell’adozione dello scambio (legge EDPP). Una consultazione su questo progetto è prevista nel primo semestre 2016 di modo che esso non dovrebbe entrare in vigore prima del 1o gennaio 2018. Di conseguenza, le autorità elvetiche potranno chiedere la dichiarazione per gli esercizi a partire soltanto dal 2018. L’OCSE e l’UE si sono fissate un calendario ambizioso e scambieranno le dichiarazioni a partire dal 1o gennaio 2016.