L'economia saluta il mantenimento del primato della democrazia

Contrariamente al Consiglio nazionale, il Consiglio degli Stati ha rifiutato oggi di introdurre la giurisdizione costituzionale per le leggi federali e le disposizioni di diritto internazionale. La Camera dei Cantoni ha rifiutato con 27 voti contro 17 di entrare in materia sulle iniziative parlamentari che chiedono l’abolizione dell’art. 190 Cost. L’economia saluta questa scelta a favore della democrazia.
​Conformemente all’art. 190 della Costituzione (Cst.), il Tribunale federale e le altre autorità incaricate di mettere in vigore il diritto sono tenute ad applicare le leggi federali e il diritto internazionale. Le autorità menzionate non possono vietare leggi federali e disposizioni internazionali con il pretesto che queste penalizzano i diritti costituzionali. In altre parole, queste ultime devono essere applicate anche quando sono in contraddizione con la Costituzione.

Contrariamente alla maggioranza dei paesi e dei cantoni, la Svizzera non dispone di una giurisdizione costituzionale per le leggi federali e le disposizioni relative al diritto internazionale.

La questione della giurisdizione costituzionale suscita da sempre dibattiti in Svizzera. Nel 1999, il Parlamento ha rinunciato a creare una giurisdizione costituzionale per le leggi federali e le disposizioni di diritto internazionale. Alla fine si tratta di sapere se a primeggiare sia la democrazia o lo Stato di diritto. Chi deve avere l’ultima parola come garante della Costituzione: il popolo o il Tribunale federale?

Un’eccessiva regolamentazione del sistema politico crea un’incertezza giuridica
Contrariamente al Consiglio nazionale, il Consiglio degli Stati ha deciso oggi di mantenere l’art. 190 Cost. Il popolo deve avere l’ultima parola quale garante della Costituzione. Dopo lunghi dibattiti, la Camera alta ha rifiutato con 27 voti contro 17 l’entrata in materia sulle iniziative parlamentari e si è opposto all’eliminazione del relativo articolo costituzionale. Per l’economia, non è necessario intervenire per correggere la giurisdizione costituzionale lacunosa delle leggi federali e le disposizioni di diritto internazionale mantenute nell’ambito della riforma giudiziaria quale compromesso politico. Inoltre, non è opportuno, per ragioni di certezza giuridica, che una legge federale adottata democraticamente o un trattato internazionale che è stato accettato non possano improvvisamente più essere applicati sulla base di una decisione amministrativa o giudiziaria isolata. Di conseguenza, occorre rifiutare questa eccessiva regolamentazione del sistema politico.

Il progetto ritorna ora davanti al Nazionale, il quale è invitato a seguire il Consiglio degli Stati e a mantenere la regolamentazione in vigore.