Hag vor Logistikzentrum mit Lastwagen im Hintergrund

Un divieto delle reimportazioni comporta un aumento e non una riduzione dei prezzi

La clausola di reimportazione del controprogetto all’iniziativa popolare «Per prezzi equi» intende impedire la reimportazione in Svizzera di prodotti venduti a basso prezzo all’estero. L’isola dei prezzi cari svizzera verrebbe così ulteriormente consolidata e i fornitori potrebbero applicare un supplemento svizzero con la benedizione del legislatore.

Il Consiglio degli Stati aderisce all’idea di base dell’iniziativa per prezzi equi, ossia l’introduzione in Svizzera della nozione del potere di mercato relativo, ma questo non basta per limitare un aumento dei prezzi in Svizzera. Il Consiglio degli Stati rinuncia però ad un intervento sostanziale nella libertà economica. Esso respinge la clausola detta di reimportazione del controprogetto all’iniziativa popolare per prezzi equi, creando così una divergenza fondamentale rispetto al Consiglio nazionale. La Commissione dell’economia e dei tributi di quest’ultimo (CET-N) propone a stretta maggioranza (con 12 voti contro 11 e 2 astensioni) di mantenere questa disposizione. Questa decisione deve essere corretta dal Consiglio nazionale.

CONTENUTO E OBIETTIVI DELLA CLAUSOLA DI REIMPORTAZIONE

Secondo la volontà della CET-N, le imprese relativamente potenti che occupano una posizione dominante sul mercato dovrebbero essere autorizzate a limitare l’acquisto delle merci che hanno esportato se queste ultime venissero reimportate nel paese di produzione per poi essere rivendute senza altra trasformazione. Con una simile regolamentazione, le imprese nazionali che dispongono di un potere di mercato relativo rimarrebbero de facto autorizzate a isolare il mercato svizzero. Le imprese che occupano una posizione dominante potrebbero così anche impedire la reimportazione dei loro prodotti. 

Le ragioni di ordinare merci all’estero piuttosto che in Svizzera sono numerose: le imprese svizzere possono ad esempio essere obbligate ad effettuare simili acquisti a seguito di impegni contrattuali presi con partener commerciali stranieri. Inoltre, il franco forte permette alle imprese elvetiche di importare a prezzi più vantaggiosi. Soprattutto le piccole imprese sono giustamente dipendenti da prezzi più bassi per poter far fronte alla concorrenza.  

IN CONTRADDIZIONE CON L’OBIETTIVO DI UNA RIDUZIONE DEI PREZZI

La clausola di reimportazione è in contraddizione con gli obiettivi mirati dall’iniziativa. Essa non porta né ad una riduzione dei prezzi, né ad un rafforzamento della concorrenza. Un divieto unilaterale delle reimportazioni imposto dalle imprese (relativamente) potenti che occupano una posizione dominante sul mercato avrebbe quale conseguenza che le imprese e i consumatori svizzeri non potrebbero, in numerosi casi, beneficiare di prezzi più bassi per i prodotti svizzeri. Inoltre, le imprese dominanti potrebbero anche impedire la reimportazione dei loro prodotti agendo unilateralmente. Ne risulterebbe una contraddizione tra il trattamento privilegiato delle esportazioni svizzere e l’obiettivo dell’iniziativa di ridurre i prezzi in Svizzera. 

La regolamentazione attribuisce maggiore importanza agli interessi delle imprese esportatrici svizzere (relativamente) potenti sul mercato che non agli effetti di prezzo da raggiungere, in particolare a livello dei consumatori. In conclusione, questa disposizione potrebbe perfino contribuire ad un ulteriore isolamento del mercato svizzero e a prezzi più elevati. 

VIOLAZIONE DEGLI IMPEGNI INTERNAZIONALI

La clausola di reimportazione è inoltre in conflitto con diversi impegni internazionali. Questa disposizione potrebbe da una parte violare il divieto delle restrizioni quantitative e le misure aventi un effetto analogo negli accordi di libero scambio conclusi dalla Svizzera (ad esempio art. 13, cpv. 1 dell’accordo di libero scambio Svizzera-UE). La clausola di reimportazione crea inoltre un importante rischio di violazione dell’impegno di non discriminazione secondo il diritto dell’OMC (art. III, cpv. 4 GATT e art. XVII GATS). Infine, un privilegio unilaterale di fatto delle imprese svizzere potrebbe essere contrario al principio del trattamento nazionale (conformemente alle disposizioni pertinenti dell’OMC e dell’accordo di libero scambio) e invierebbe un segnale negativo ai paesi vicini e all’UE. Questa rottura con i principi di base del diritto dei cartelli potrebbe di conseguenza suscitare violente reazioni da parte dei paesi vicini e dell’OCSE.

Scheda informativa Clausola di reimportazione