Mann versinkt in Papierkram

Sì all’integrità della piazza finanziaria – No ad una burocrazia superflua

Nella sua seduta di mercoledì il Consiglio federale ha posto in consultazione due progetti di legge. Il primo concerne l’estensione degli obblighi di diligenza nel settore fiscale e il secondo le raccomandazioni del Gruppo d’azione finanziaria GAFI.  economiesuisse è per principio d’accordo con gli obiettivi del Consiglio federale tendenti a garantire l’integrità della piazza finanziaria svizzera, ma si oppone vivamente ad ogni eccesso di regolamentazione, come ad esempio il nuovo obbligo di diligenza ai fini dell’accertamento dell’avente economicamente diritto o la tenuta di un registro separato nella sede della società.

​Nel corso della seduta di mercoledì, il Consiglio federale ha approvato due progetti di legge, ponendoli in consultazione. Il primo concerne l’adozione di nuove raccomandazioni internazionali in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (raccomandazioni GAFI). Il secondo chiede obblighi di diligenza estesi, allo scopo di impedire che gli intermediari finanziari accettino patrimoni non tassati in Svizzera. Con questi progetti, il Consiglio federale sottolinea l’importanza che attribuisce al mantenimento dell’integrità della piazza finanziaria.

economiesuisse condivide gli obiettivi dei due progetti, ma si oppone a una burocrazia superflua
In qualità di organizzazione mantello dell’economia, economiesuisse rappresenta gli interessi dell’economia svizzera nel suo insieme. A questo proposito, essa organizzerà presso i suoi membri (100 associazioni di categoria, 20 camere di commercio cantonali e alcune imprese individuali) un sondaggio interno sui due progetti adottati oggi dal Consiglio federale; questa inchiesta gli servirà da base per la propria presa di posizione. La consultazione dura fino al 15 giugno 2013.

Dopo aver brevemente esaminato i due progetti di legge, economiesuisse sostiene gli obiettivi del Consiglio federale tendenti a garantire l’integrità della piazza finanziaria svizzera, sottolineando le loro incidenze non trascurabili su altri settori. Una piazza finanziaria integra è certamente nell’interesse dell’economia, ma non bisogna perdere di vista il rapporto costi-benefici. Nuove prescrizioni devono essere introdotte unicamente in caso di necessità assoluta e controllando i sovraccosti che potrebbero provocare per gli attori interessati.

Rinunciare ai vincoli burocratici inutili
Questo è il caso in particolare nella proposta tendente ad introdurre un obbligo di annunciare dei titolari di azioni al portatore e di azioni nominative che minaccia sanzioni a partire da una partecipazione superiore al 25%, e che vincola le società a tenere un registro corrispondente nella loro sede. Per quanto concerne le azioni nominative delle società non quotate in borsa, gli aventi economicamente diritto sono nella maggior parte dei casi noti. La maggior parte di queste società applica già regole rigide in materia di trasferimento di azioni e richiede sovente, durante l’iscrizione al registro delle azioni, una dichiarazione da parte del detentore che attesti che egli ha acquistato le azioni per conto proprio. L’ulteriore dichiarazione dell’avente economicamente diritto e la tenuta di un registro separato nella sede della società sono dunque inutili. Il progetto del Consiglio federale vincola ogni piccolo imprenditore organizzato sotto forma di società anonima o di società a responsabilità limitata ad un dovere di annuncio della sua società.

Inoltre, esso obbliga quest’ultimo a tenere un registro delle azioni. Ne risultano nuove prescrizioni burocratiche perfettamente inutili che comportano un aumento della regolamentazione alla quale l’economia si oppone. Nel suo rapporto, il Consiglio federale ammette del resto che questi obblighi d’annuncio provocano sovraccosti amministrativi per le società interessate.

Infine, l’obbligo di annuncio da parte del detentore di azioni reca pregiudizio ad un principio fondamentale del diritto svizzero della società anonima: oltre all’obbligo di liberazione, l’azionista non ha nessun altro obbligo (cf. art. 680, cpv. 1 CO). L’introduzione del dovere di annuncio concernente gli aventi economicamente diritto rimette in causa, alla leggera, questo principio fondamentale.