

Nuova legge sui cartelli: cosa cambia per le imprese
19.12.2025
A colpo d'occhio
- Gli elementi centrali della nuova legge sui cartelli sono l’introduzione di un approccio basato sugli effetti per quanto riguarda gli accordi in materia di concorrenza e i casi di abusi, nonché la modernizzazione del controllo delle concentrazioni.
- Per le imprese si crea un quadro efficace ma più efficiente. Vengono rese possibili cooperazioni sensate che non pregiudicano la concorrenza.
- Dopo la revisione materiale, sono ora necessarie riforme istituzionali più coraggiose, in grado di migliorare in modo significativo i procedimenti in materia di cartelli.
Nella sessione invernale, il Parlamento ha approvato la revisione parziale della legge sui cartelli. La revisione modernizza disposizioni centrali di diritto materiale e, al contempo, adegua diverse norme procedurali. In questo contesto sono state recepite e sancite nella legge diverse richieste dell’economia. Di seguito forniamo una panoramica delle principali novità e della loro importanza per le imprese.
1. Valutazione degli accordi in materia di concorrenza basata su effetti reali
Con la nuova disposizione dell’art. 5 cpv. 1bis LCart, il legislatore precisa i requisiti per la valutazione degli accordi in materia di concorrenza. In futuro, al momento di esaminare la rilevanza, occorrerà sempre procedere a una valutazione complessiva che tenga conto sia di elementi qualitativi – in particolare dei dati empirici relativi alla natura dell’accordo – sia di elementi quantitativi, quali le concrete condizioni di mercato nel singolo caso. Il presupposto di base è che gli accordi in materia di concorrenza non siano illeciti per il solo fatto di avere una determinata forma, bensì perché sono idonei a pregiudicare la concorrenza effettiva. Il tipo di accordo rimane un indizio importante, poiché l’esperienza generale consente di trarre conclusioni circa un tipico potenziale di danno. Ma tale indizio non è di per sé sufficiente per costituire una prova conclusiva. La nuova normativa richiede quindi un’ulteriore verifica volta ad accertare se tale potenziale di danno possa effettivamente concretizzarsi nel contesto di mercato specifico. Gli interventi in materia di diritto dei cartelli/antitrust non si fondano quindi più esclusivamente sulla qualificazione formale di un accordo, bensì sulla sua idoneità concreta a incidere in modo sulla concorrenza nel singolo caso. In via complementare, è stato precisato l’elenco delle fattispecie presuntive di cui all’art. 5 cpv. 3 LCart. In futuro, gli accordi indiretti sui prezzi lordi dal lato dell’offerta non saranno più automaticamente soggetti alla presunzione di limitazione della concorrenza, ma saranno sottoposti alla verifica generale ai sensi dell’art. 5 cpv. 1 LCart.
2. Precisazione del controllo degli abusi
Anche per quanto riguarda il controllo degli abusi, la revisione apporta una precisazione mirata. Il punto di partenza è stata l'incertezza derivante dalla sentenza del Tribunale federale SIX/DCC (TF 2C_596/2019 del 2 novembre 2019) sul fatto che, per presumere un abuso di posizione dominante sul mercato, fosse sufficiente un pericolo astratto per la concorrenza. Ma i comportamenti delle imprese dominanti sul mercato sono spesso ambivalenti dal punto di vista della concorrenza e possono, a seconda della struttura del mercato e del contesto, avere un effetto sia stimolante che restrittivo su di essa. Con la modifica dell'articolo 7 capoverso 3 LCart, il legislatore chiarisce quindi che si tratta di una pratica illecita (abuso) solo se il comportamento contestato è effettivamente idoneo, nel caso concreto, a pregiudicare la concorrenza effettiva. Non è necessario dimostrare l'effetto concreto sulla concorrenza, ma è necessaria un'analisi comprensibile dei potenziali effetti, tenendo conto delle circostanze di – in particolare nella decisione Vifor/HCI Solutions (TF 2C 244/2022 del 23 gennaio 2025) – e concentra il controllo degli abusi sulla protezione della concorrenza come sistema.
3. Modernizzazione del controllo delle concentrazioni di imprese
Un altro punto centrale della revisione parziale è la modernizzazione del controllo delle concentrazioni di imprese. Il precedente test di posizione dominante qualificata fissava una soglia di intervento molto alta e, in alcuni casi, non rilevava adeguatamente le concentrazioni problematiche dal punto di vista della concorrenza. Con l'introduzione del test internazionalmente consolidato del SIEC (Significant Impediment to Effective Competition Test), viene ora adeguato lo standard materiale di verifica. In futuro, la COMCO potrà vietare le concentrazioni o subordinarle a condizioni e oneri se queste compromettono in modo significativo la concorrenza effettiva, anche al di sotto della soglia di una dominanza su un singolo mercato, ad esempio in caso di effetti unilaterali in mercati concentrati. Allo stesso tempo, il test SIEC consente una considerazione più sistematica e trasparente dei vantaggi in termini di efficienza. Inoltre, la revisione prevede agevolazioni per le concentrazioni internazionali: per le operazioni soggette alla Commissione europea, l'obbligo di notifica svizzero, a determinate condizioni, può essere soppresso. Ciò riduce i duplicati e rende più efficienti le procedure transfrontaliere, senza indebolire la tutela materiale della concorrenza.
4. Considerazione delle misure di compliance (Compliance Defense)
La revisione parziale chiarisce che in futuro, nel calcolo delle sanzioni, potranno essere prese in considerazione come circostanza attenuante misure efficaci di compliance in materia di cartelli. In questo modo, il legislatore riconosce che le imprese, attraverso strutture interne preventive – quali corsi di formazione, linee guida chiare e meccanismi di controllo efficaci – contribuiscono in modo autonomo alla tutela di una concorrenza efficace. La prassi sanzionatoria sarà quindi maggiormente orientata alla prevenzione e all'assunzione di responsabilità individuale, senza mettere in discussione l'efficacia dell'applicazione del diritto dei cartelli.
5. Altre novità rilevanti
Oltre agli adeguamenti relativi agli accordi in materia di concorrenza, agli abusi di potere e al controllo delle concentrazioni, la revisione parziale introduce ulteriori novità rilevanti sia sul piano materiale che procedurale. Il diritto civile dei cartelli viene rafforzato estendendo la legittimazione attiva ai clienti finali, sospendendo la prescrizione durante i procedimenti amministrativi in corso e consentendo espressamente l’accertamento giudiziario dell’illiceità di restrizioni concorrenziali. In aggiunta, il legislatore precisa disposizioni procedurali fondamentali, in particolare attraverso: termini ordinatori, l’ancoraggio esplicito del principio inquisitorio, l’introduzione di un indennizzo delle parti e il miglioramento della procedura di opposizione.
6. Prossimi passi
Nel complesso, la revisione parziale migliora la tutela della concorrenza, consentendo interventi delle autorità in modo più mirato laddove sia effettivamente prevedibile un pregiudizio della concorrenza effettiva, e al contempo stabilendo linee guida più chiare per i comportamenti non problematici sotto il profilo della concorrenza. Il diritto dei cartelli diventa così più preciso ed efficiente, e può esercitare la sua funzione regolatrice laddove oggettivamente necessaria.
Le discussioni parlamentari sul diritto materiale dei cartelli hanno altresì evidenziato che si tratta solo di un primo passo. Per l'economia, l'assetto istituzionale della vigilanza sulla concorrenza rimane di fondamentale importanza. La ormai conclusa consultazione sulla riforma istituzionale ha dimostrato, dal punto di vista dell'economia, che il progetto proposto non ha colto l'occasione per un passo di riforma più coraggioso e ha affrontato solo in misura limitata questioni strutturali fondamentali. Questi punti sono stati chiaramente sollevati durante la procedura di consultazione. Solo l'interazione tra norme materiali aggiornate e un assetto istituzionale convincente può garantire un diritto dei cartelli che tuteli la concorrenza effettiva e che sia applicato in modo affidabile e proporzionato.
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