Consultazione sulla modifica dell'ordinanza sull'imposta preventiva (finanziamento dei gruppi di società)

03.01.2017

In virtù dell'ordinanza sull'imposta preventiva in vigore, ogni trasferimento interno ad un gruppo di società e a destinazione della Svizzera concernente fondi investiti all'estero non è esonerato dall'imposta preventiva, anche se una società del gruppo con sede in Svizzera garantisce le obbligazioni così emesse. I gruppi di società in Svizzera preferiscono dunque svolgere all'estero la gestione centralizzata delle loro tesorerie e di altre attività di finanziamento interne al gruppo. La presente modifica dell'OIPrev intende migliorare le condizioni dell'imposizione preventiva per il finanziamento interno ai gruppi di società. Considerata l'evoluzione internazionale, vi è una certa urgenza in materia. Se la Svizzera non offrisse condizioni fiscali attrattive, rischierebbe di vedere i gruppi di società affidare nuovi compiti alle loro strutture di finanziamento all'estero e trasferire di conseguenza degli impieghi e funzioni di finanziamento, se non addirittura la sede sociale. Per evitare ogni pregiudizio per la Svizzera quale paese d'accoglienza di grandi imprese, occorre imperativamente che i gruppi di società svizzere che sottoscrivono delle obbligazioni attraverso società del gruppo all'estero abbiano la possibilità di garantire il loro finanziamento senza l'onere dell'imposta preventiva prelevata dalla Svizzera. L'adattamento proposto dall'OIPrev è a tal proposito un primo passo, piccolo ma importante, nella giusta direzione. Per questo economiesuisse la sostiene. Se si vuole porre rimedio ai problemi dell'imposta preventiva per la piazza finanziaria e per l'impiego occorrerà tuttavia una riforma in profondità.

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