Le imprese continueranno a fissare liberamente i termini di prescrizione

Il termine di prescrizione per i contratti di compravendita e i contratti d’appalto sarà portato a due anni. Questa modifica concerne tuttavia solo i contratti conclusi con i consumatori, ciò che economiesuisse saluta. In questo modo, si preserva la libertà contrattuale per i contratti stipulati tra le imprese, ciò che evita un deterioramento della competitività dell’industria d’esportazione. Considerato l’attuale delicato contesto economico, ciò è fondamentale per le aziende esportatrici.
Lunedì il Consiglio degli Stati ha eliminato l’ultima divergenza concernente la revisione parziale del termine di prescrizione per i contratti di compravendita e d’appalto. Nonostante una vivace opposizione da parte di cerchie protezionistiche, la Camera alta ha seguito il Consiglio nazionale su una questione essenziale: i contratti stipulati tra imprese non sono interessati dalla revisione del termine di prescrizione. Attualmente, il termine di prescrizione per difetti nella vendita di beni immobiliari è di cinque anni. Per le cose mobili, il termine di prescrizione è obbligatoriamente di due anni e per un bene d’occasione di un anno.

Il Parlamento ha giustamente scelto di salvaguardare la libertà contrattuale delle imprese. Tenuto conto del difficile clima economico, le imprese elvetiche hanno bisogno di buone condizioni quadro. Queste ultime comprendono la possibilità per le parti di fissare un termine di prescrizione inferiore a due anni per i contratti business-to-business se lo desiderano. Una regolamentazione diversa sarebbe stata di una severità senza paragoni a livello mondiale e avrebbe indebolito le imprese, in particolare in occasione di negoziati internazionali. Una simile misura avrebbe costituito un ostacolo per l’industria esportatrice svizzera, proprio quando essa è già alle prese con il franco forte.

La revisione parziale si basa su un’iniziativa parlamentare della consigliera nazionale socialista Susanne Leutenegger Oberholzer che chiedeva un rafforzamento della protezione dei consumatori grazie al prolungamento del termine di prescrizione fissato all’art. 210 CO. Il progetto adottato risponde alla domanda formulata.