Imposta preventiva: economiesuisse condivide la decisione del Consiglio federale di rafforzare il mercato dei capitali

​Il Consiglio federale ha chiesto l’elaborazione di un progetto di riforma dell’imposta pre-ventiva che preveda il passaggio al principio dell’agente pagatore e l’abbandono del principio del debitore. economiesuisse accoglie favorevolmente questa misura, tanto più che l’economia chiede da tempo il rafforzamento del finanziamento infragruppo in Svizzera.
​Il Consiglio federale intende rafforzare il mercato dei capitali mediante una riforma dell’imposta preventiva. Esso ha incaricato il Dipartimento federale delle finanze (DFF) di elaborare, con un gruppo di esperti, un progetto di consultazione in questo senso. economiesuisse condivide la volontà del governo federale di correggere le lacune attuali dell’imposta preventiva e di differen-ziare maggiormente questa imposta. Il previsto passaggio al principio dell’agente pagatore e l’abbandono del principio del debitore sono in grado di dinamizzare il mercato dei capitali. Di con-seguenza il finanziamento infragruppo ne risulterà rafforzato, una richiesta che l’economia auspi-ca da tempo.

La riforma inciterà, si spera, i grandi gruppi elvetici attivi a livello internazionale a rimpatriare in Svizzera le loro attività di finanziamento. In questo caso le banche elvetiche potranno sostenerle ad esempio attraverso l’emissione di obbligazioni. Sarà inoltre buona cosa se i gruppi avranno la possibilità di emettere dalla Svizzera delle obbligazioni ibride a condizioni concorrenziali. Per poter dinamizzare il mercato svizzero dei capitali, è essenziale liberare gli investitori esteri dall’imposta preventiva. Per contro, l’economia ritiene che non sia necessario procedere a degli adattamenti per quanto concerne i dividendi delle imprese svizzere. Al momento opportuno, l’economia valuterà il progetto in funzione della sua capacità di rafforzare l’industria e la piazza finanziaria.
  Imposta preventiva e principio dell’agente pagatore

L’imposta preventiva viene riscossa sugli interessi, sui dividendi, sulle vincite alle lotterie e su determinate prestazioni assicurative. Essa garantisce l’imposizione dei redditi svizzeri, nel senso che il suo rimborso presuppone la dichiarazione dei pertinenti redditi nella dichiarazione d’imposta. L’imposta preventiva viene successivamente computata nelle imposte cantonali e comunali oppure versata in contanti. Nel 2013 il gettito dell’imposta preventiva è ammontato a circa 5,9 miliardi di franchi. Una parte cospicua delle entrate proviene dai pagamenti di interessi e di dividendi a beneficiari esteri. In numerosi casi essi non possono o possono soltanto parzialmente esigerne il rimborso. Ulteriori entrate provengono dal mancato rimborso dell’imposta preventiva. Ne possono essere motivo la negligenza, la volontà di evitare oneri amministrativi in ambito di rimborso o anche la sottrazione d’imposta.

L’imposta preventiva viene attualmente riscossa dal debitore della prestazione imponibile secondo il principio del debitore. Il debitore può ad esempio essere una società che emette un’obbligazione svizzera. Se vengono corrisposti interessi la società versa il reddito netto del 65% al beneficiario della prestazione e la deduzione di imposta del 35% all’Amministrazione federale delle contribuzioni. Nel caso invece del principio dell’agente pagatore il debitore versa la totalità del reddito lordo all’agente pagatore. L’agente pagatore decide a dipendenza della persona dell’investitore se l’imposta preventiva va riscossa nel caso concreto.

Fonte: https://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=it&msg-id=53642, consultato il 03.07.2014