Vogelperspektive auf Kommissionssaal im Bundeshaus

Il Consiglio degli Stati favorevole ad una modernizzazione della legge sui cartelli

Il diritto della concorrenza è vitale per l’economia di mercato. economiesuisse è aperta ad una modernizzazione del diritto dei cartelli, sempre che questa si basi su principi economici e dello Stato di diritto fondati. Il Consiglio degli Stati è entrato in materia sulla revisione del diritto dei cartelli. Esso ha seguito nelle grandi linee il progetto del Consiglio federale che prevede il divieto di tre forme di accordi orizzontali e due forme di accordi verticali. Esso ha inoltre accettato una proposta che tende a vietare la discriminazione degli acquirenti svizzeri all’estero a determinate condizioni. Sarà probabilmente molto difficile applicare questa disposizione inusuale a livello internazionale ed economicamente discutibile, senza contare che essa non produrrà probabilmente l’effetto sperato.

​economiesuisse ha già proceduto, alcuni mesi fa, ad una valutazione dettagliata del progetto del Consiglio federale (vedere il dossierpolitica sulla legge sui cartelli). Al termine delle deliberazioni approfondite della propria commissione, il Consiglio degli Stati ha tenuto conto delle molteplici esigenze degli ambienti economici.

Importanti miglioramenti del divieto parziale dei cartelli
La regolamentazione materiale più importante adottata dalla Camera alta è il divieto di cinque forme di accordi “duri” (detto divieto parziale dei cartelli) con possibilità di giustificazione. L’esame preliminare praticato attualmente per determinare se un accordo abbia un effetto marcato sulla concorrenza è soppresso. Occorrerà tuttavia esaminare caso per caso se un accordo si giustifichi per ragioni d’efficacia. La valutazione economica viene dunque mantenuta. Il Consiglio degli Stati ha apportato alcuni miglioramenti importanti al progetto del Consiglio federale. L’onere della prova non spetta alle imprese, bensì alle autorità, ciò che è giusto. E’ inoltre stato deciso che le offerte che intensificano la concorrenza e i contratti di pool rimarrebbero possibili, un elemento cruciale in particolare per la costruzione e le assicurazioni nonché per altri settori d’attività. Infine, le autorità non riprenderanno i casi che provocano restrizioni trascurabili della concorrenza (regola “de minimis”), ciò che è soprattutto decisivo per le PMI. La decisione del Consiglio degli Stati è conforme alle recenti decisioni della Commissione della concorrenza (COMCO), ma ha pure il merito di aumentare la certezza giuridica e di snellire le procedure.

Formazione dei prezzi: un intervento che non avrà effetti
Contrariamente alle regole in vigore a livello internazionale, il Consiglio degli Stati ha accettato in ampia misura una proposta del Consigliere agli Stati Hans Hess. In virtù di quest’ultima, gli operatori stranieri potranno essere sanzionati con una multa se rifiutano di soddisfare le domande di acquirenti svizzeri alle condizioni in vigore nel loro paese. Ciò sarà possibile quando gli acquirenti svizzeri non hanno altra scelta, poiché i loro rispettivi clienti chiedono i prodotti (prodotti detti “must-in-stock”) o perché, a seguito di un acquisto precedente, essi hanno bisogno di prodotti o di servizi e i prodotti sono anche in commercio in Svizzera. Al di là delle giustificazioni abituali fondate sulla ricerca dell’efficacia, sarà inoltre possibile far valere la volontà di conquistare dei mercati d’esportazione per beneficiare di un’eccezione. Rispetto alla mozione Birrer-Heimo, che è stata giustamente respinta, il nuovo art. 7a è dunque ristretto. La suddetta mozione avrebbe inoltre chiesto l’introduzione di un obbligo generale di fornire all’estero.

La proposta Hess affronta la condizione di una dipendenza degli acquirenti svizzeri, che pone gli operatori (esteri) in una posizione dominante. I criteri definiti sono tuttavia molto vaghi, inabituali a livello internazionale e ampiamente infondati sul piano economico. La COMCO non potrebbe affatto effettuare le indagini che s’impongono all’estero e l’effetto di questo articolo sarebbe discutibile. Questo articolo potrebbe incitare gli operatori internazionali a rinunciare a trattare direttamente con il mercato svizzero per ragioni di certezza giuridica. In questo caso, non vi sarebbe un attore economico al quale esso potrebbe essere applicato. Dal momento che le imprese rinunciano ad una presenza sul mercato svizzero, esse non garantirebbero più le prestazioni di servizio, come l’esame delle questioni di garanzia. La restrizione ai paesi dell’OCSE evita dei confronti economicamente insostenibili con i paesi in via di sviluppo, ma va probabilmente contro le regole dell’OMC. Il diritto attuale dei cartelli permette già di agire contro gli abusi di posizione dominante, soprattutto con gli inasprimenti decisi dal Consiglio degli Stati. Non è ancora possibile regolare il mercato in maniera da far diminuire i prezzi, e non scadere in un’economia pianificata.

Una riforma delle istituzioni a metà
Il Consiglio degli Stati rinuncia a riformare le istituzioni allo scopo di separare rigorosamente l’inchiesta dalla decisione. Esso ha inoltre deciso di ridurre la COMCO e di “professionalizzarla”. Si ignora come ciò possa essere messo in pratica. Oggi, sono i rappresentanti di associazioni economiche a provvedervi. Proporre di ridurre la portata della COMCO aumentando i suoi oneri significa fare dei suoi membri dei funzionari. Grazie al sistema di milizia, i membri della COMCO sono, attualmente, meno dipendenti dallo Stato. Non si capisce come l’indipendenza della COMCO nei confronti della Confederazione sia preservata e come la messa in pratica possa essere garantita. Il Consiglio federale intenderebbe trasformare la COMCO in un’istituzione indipendente dotata di un consiglio di sorveglianza. Occorre sperare che il Consiglio nazionale ritorni su questa proposta stessa se rinuncia a creare un tribunale della concorrenza. Al di là delle decisioni sugli affari da trattare, si tratta anche di vegliare all’applicazione della legge sul mercato interno o di opporsi alle attività dello Stato che inducono distorsioni della concorrenza nell’ottica di un’economia di mercato aperta. L’introduzione di termini ordinatori è una cosa positiva: essa permetterà di abbreviare le procedure anche dal lato dell’istanza di ricorso.

Per quanto concerne le altre questioni, il Consiglio degli Stati ha seguito le proposte del Consiglio federale. La procedura detta d’opposizione riveste un’importanza particolare per le imprese. Quest’ultima permette di chiarire le pratiche commerciali ammesse. Un termine d’esame abbreviato rappresenta certo un passo nella giusta direzione, ma esso non crea una certezza giuridica totale. La proposta minoritaria Föhn, respinta, sarebbe andata
più lontano.