# 15 / 2019
06.11.2019

Azioni collettive: pochi vantaggi, molti rischi

Strumenti esistenti e potenziale d’ottimizzazione

Tenuto conto delle profonde modifiche del sistema giuridico svizzero che sono state proposte, nonché delle incertezze e dei rischi che ne risulterebbero, si impone una breve presentazione degli strumenti giuridici disponibili. Questi strumenti permettono già oggi di far valere le frequenti pretese in relazione alla protezione giuridica collettiva (in particolare per i danni sparsi). A ciò va aggiunto che, oltre agli strumenti di protezione previsti nell’AP-CPC per la tutela giuridica collettiva, le modifiche concerneranno anche le condizioni del litisconsorzio semplice e il cumulo di azioni. L’idea è quella di migliorare ulteriormente gli strumenti già oggi a disposizione degli attori.

Nel caso di una cessione globale, i creditori cedono le loro pretese giuridiche ad un terzo, che intenta in seguito un processo a nome proprio.

Grafico 3

Cumulo soggettivo di azioni

Il cumulo soggettivo di azioni costituisce un altro strumento. In questo caso, più attori possono unirsi e intentare insieme un’azione davanti allo stesso tribunale. Il cumulo di azioni è anche denominato “litisconsorzio”. Anche qui, l’avamprogetto prevede delle semplificazioni a favore dei convenuti, poiché il cumulo soggettivo delle azioni può essere utilizzato anche se non tutte le domande sono soggette allo stesso tipo di procedura.

Nel caso di un raggruppamento delle azioni, le diverse parti lesi si uniscono per inoltrare insieme un’azione davanti allo stesso tribunale.

Grafico 4

Onorari subordinati ai risultati

Il codice deontologico degli avvocati permette attualmente di far dipendere una parte della retribuzione dall’esito dell’affare. Il rischio di spese processuali è dunque in parte trasferito dalla persona lesa verso l’avvocato, che è il più idoneo per valutare questo rischio. La conclusione di un accordo sulla partecipazione agli utili derivanti dal processo è vietata. Un avvocato incaricato di un caso può dunque subordinare una parte dei propri onorari ai risultati e fare così una concessione a favore degli attori i cui mezzi finanziari sono limitati. Questa soluzione è particolarmente interessante quando l’avvocato può rappresentare congiuntamente diversi attori (cf. anche il riquadro più in basso).

Azioni modello / azioni test

Nell’ambito di un’azione modello o test, una persona lesa chiede individualmente – con o senza il sostegno di un’associazione - l’indennizzo del danno subito. Altre persone lese possono in seguito avvalersi del risultato per far valere le loro rispettive pretese. Un convenuto che ha già perso un processo durante l’azione test non si lancerà per principio in altri processi e accetterà un compromesso.

Sviluppi tecnologici, o potenza della massa

L’evoluzione recente della tecnologia giuridica permette agli individui di raggruppare più facilmente delle azioni. La «potenza della massa su Internet» e lo sviluppo di nuove tecnologie favoriranno indubbiamente le azioni legali per le pretese minori di un gran numero di potenziali ricorrenti (alcune parole chiave a titolo d’esempio: Blockchain, Distributed Ledger, socialmedia), società di protezione giuridica, modelli di finanziamento e sostegno alle procedure legate a danni collettivi.

Se introducesse la protezione giuridica collettiva, la Svizzera vedrebbe sicuramente dei rappresentanti di studi legali americani insediarsi sul nostro territorio. Attraverso le piattaforme online, essi potrebbero trattare le richieste di risarcimento danni e, con il sostegno finanziario di entità coinvolte nella procedura, farle valere contro le imprese.

Altri strumenti

Il codice di procedura civile prevede altre soluzioni per i problemi derivanti dall’esercizio collettivo dei diritti. Un’obiezione sovente formulata quando si tratta di far valere dei danni di massa è che l’individuo deve assumere un rischio troppo grande, poiché dovrà prendere a carico non solo le proprie spese, ma anche le spese processuali e una parte delle spese della controparte in caso di sconfitta. La procedura civile gli offre la possibilità di intentare un’azione parziale, con la quale egli sceglie di portare in giudizio solo una parte delle sue pretese – un mezzo appropriato di ridurre il rischio legato alle spese di procedura. Infine, si aprono altre possibilità a livello del coordinamento delle procedure. Un tribunale può così ordinare di unire delle liti individuali o rinviarle ad un tribunale già esistente quando le procedure sono legate tra di loro.

Organo di mediazione

Un organo di mediazione svolge il ruolo di istanza di conciliazione imparziale. Il settore bancario, le assicurazioni, le telecomunicazioni, il turismo e numerosi altri settori hanno creato un simile organo. Questi ultimi hanno il compito di permettere una procedura efficace, poco costosa o anche gratuita affinché le controversie del settore possano essere esaminate il più rapidamente possibile. I numerosi organi di mediazione privati si caratterizzano per le loro conoscenze approfondite del settore in cui operano e per un’efficienza notevole. Chiunque non fosse d’accordo con l’esito di una procedura di mediazione può rivolgersi ad un tribunale ordinario. Le procedure di mediazione costituiscono dunque uno strumento ideale per far esaminare una rivendicazione quando l’affare concerne un importo non significativo. Esse non devono tuttavia essere statalizzate o sottoposte a regole rigide, altrimenti il loro funzionamento sarebbe compromesso.

Nessun rimedio contro il disinteresse

Come abbiamo accennato, esistono già numerose possibilità di far valere gli interessi di interi gruppi di persone o di chiedere, assumendosi un rischio ragionevole, la riparazione di danni sparsi o di massa.

La procedura civile non propone rimedio al fenomeno del disinteresse degli attori a far valere delle pretese di lieve entità. Sarebbe poco sensato che lo Stato obblighi delle persone a chiedere le indennità per un danno che esse considerano insignificante. I soli a trarne vantaggio a livello internazionale non sarebbero le persone interessate, bensì i rappresentanti di interessi, gli avvocati e le altre organizzazioni, a scapito della piazza economica svizzera. Le persone lese sarebbero al contrario penalizzate, poiché è a queste che i costi vengono in fin dei conti addebitati sotto forma di aumento dei prezzi. Inoltre, ciò favorirebbe una cultura del conflitto indesiderata.