# 10 / 2016
08.10.2016

Soluzioni invece di procedure giudiziarie

Responsabilità dei gruppi di aziende in Svizzera

Definizione di gruppo di aziende (Gruppo)

Dal punto di vista giuridico un gruppo rappresenta l’unione di imprese giuridicamente indipendenti, riunite sotto una direzione unica. Si tratta di una nozione economica. Il gruppo non ha personalità giuridica.

Il Codice delle obbligazioni (CO) definisce un gruppo (indirettamente) come una società che ne controlla un’altra. Nel linguaggio corrente si parla anche di società madre.

Un gruppo (società madre) è un’azienda composta da imprese indipendenti (società affiliate).

Grafico 3

Soluzioni adeguate in materia di responsabilità per le strutture del gruppo

Il gruppo stesso, ovvero l’insieme delle imprese da cui è formata, non può essere ritenuta responsabile. Solo ciascuna delle entità del gruppo nonché i suoi organi (p. es. il Consiglio di amministrazione) possono essere responsabili. In quanto azionista delle sue società affiliate, la società madre non risponde generalmente degli obblighi ad esse associati. In determinate circostanze, la società madre può rispondere degli obblighi delle proprie società affiliate.

Responsabilità come organo di fatto: se la società madre adempie ai doveri che spettano agli organismi di gestione delle società affiliate, può valere come un organo di fatto e rispondere come tale.

Responsabilità risultante dal principio di trasparenza: se i principi del diritto della società anonima, la separazione legale tra le singole società indipendenti all’interno del gruppo può essere eccezionalmente tolta. Il cosiddetto «superamento della personalità giuridica» («piercing the corporate veil») è una tecnica utilizzata quando il ricorso all’indipendenza legale della società affiliata sembra dettato da abuso di diritto.

Responsabilità basata sulla fiducia: la società madre può essere ritenuta responsabile, qualora nell’ambito dell’esercizio della responsabilità del gruppo abbia suscitato determinate aspettative che sono state disattese.

Doveri di diligenza in vigore per i diritti umani e le norme ambientali

Già oggi, gli organi direttivi delle imprese svizzere sono tenuti a rispettare i diritti umani e le norme ambientali. Il dovere di diligenza della società madre si estende quindi anche alle attività della società affiliata. Se una società madre controlla di fatto le attività della società affiliata, già allo stato attuale può essere citata ed essere condannata a pagare un risarcimento danni.

I massimi dirigenti delle imprese hanno degli obblighi che valgono per tutto il gruppo:

  • L’obbligo di obbedire allo stretto dovere di diligenza fissato dal Tribunale federale.     
  • Il dovere d’intervento in casi concreti di violazioni dei diritti umani e di intraprendere immediatamente contromisure.     
  • Il dovere di identificare i rischi di violazione delle leggi e di disporre un sistema di controllo interno (SCI) a livello del gruppo.     
  • L’obbligo di sorvegliare la gestione concreta delle attività a livello del gruppo. Le imprese sono tenute a far valere la Corporate Governance in generale e in particolare le regole della Compliance secondo la nuova cifra 20 dello «Swiss Code of Best Practice for Corporate Governance» 2014.

 

Una perizia recentemente commissionata dal Consiglio federale dimostra che nessun ordinamento giuridico paragonabile a quello della Svizzera (quindi in particolare quelli degli Stati OCSE) impone doveri di diligenza del Consiglio di amministrazione così estesi quanto quelli previsti dal diritto azionario svizzero. Ciò nonostante, l’iniziativa si propone di proseguire in questo senso in modo ancora più incisivo.

Esistenza di processi consolidati per combattere gli abusi

Il Punto di contatto nazionale (PCN) è una piattaforma che serve a far rispettare i principi direttivi per le imprese multinazionali dell’OCSE. Un’importante funzione svolta dal PCN è quella di organo di conciliazione tra le parti interessate, qualora dovessero verificarsi delle controversie. In una situazione di questo tipo, il PCN invita le parti al dialogo e svolge il ruolo di mediatore. Rispetto agli strumenti puramente giuridici, la procedura PCN offre numerosi vantaggi. Ad esempio, gli interessati possono applicarla senza rischi finanziari o senza essere in possesso di vaste conoscenze tecniche. Inoltre, mediante l’utilizzo di tale procedura, si evita anche il conflitto di competenze. Il PCN in Svizzera si trova presso la SECO.

Ulteriori informazioni: www.seco.admin.ch