# 8 / 2021
18.06.2021

No all’iniziativa che vieta la sperimentazione animale e umana – Non mettere a rischio la salute pubblica

Esigenze dell’iniziativa

L’iniziativa popolare «Sì al divieto degli esperimenti sugli animali e sugli esseri umani – Sì ad approcci di ricerca che favoriscano la sicurezza e il progresso» chiede il divieto totale della sperimentazione animale e umana. La realizzazione di esperimenti sugli animali dev’essere considerata come una crudeltà verso gli animali e dunque punita. Inoltre, l’iniziativa bandisce l’importazione e il commercio di tutti i prodotti che sono stati sviluppati effettuando esperimenti sugli animali. Infine, essa vuole che gli approcci sostitutivi senza sperimentazione animale ricevano dei sussidi pubblici almeno equivalenti a quelli concessi finora alla sperimentazione animale.

L’iniziativa per il divieto degli esperimenti sugli animali e gli esseri umani è stata lanciata nel 2017 e depositata il 18 marzo 2019, con 123'640 firme valide. Il Consiglio federale la respinge, come pure il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati. Le Camere federali raccomandano, senza opposizioni, di bocciare questo progetto.

Art. 80, cpv. 2 let. b, 3 und 4

2 La Confederazione disciplina in particolare::

b. abrogata

3 Gli esperimenti sugli animali e gli esperimenti sugli esseri umani sono vietati. Gli esperimenti sugli animali sono considerati maltrattamenti di animali e possono costituire un crimine. Quanto precede e quanto segue si applica per analogia sia agli esperimenti sugli animali sia a quelli sugli esseri umani:

  • la prima applicazione è consentita soltanto nel piu ampio e rilevante interesse dei soggetti coinvolti (animali ed esseri umani); deve inoltre essere promettente ed eseguita in modo controllato e prudente;
  • a decorrere dall’entrata in vigore del divieto sono vietati il commercio, l’importazione e l’esportazione di prodotti di qualsiasi settore o genere che continuino a comportare, direttamente o indirettamente, esperimenti sugli animali; il divieto non si applica ai prodotti già esistenti che non comportino piu esperimenti diretti o indiretti sugli animali;
  • la sicurezza per gli esseri umani, gli animali e l’ambiente deve essere garantita in ogni tempo; a tal fine, sono vietate l’immissione sul mercato, la diffusione e l’immissione nell’ambiente dei nuovi sviluppi o delle nuove importazioni per i quali non esistono procedure ufficialmente riconosciute che non comportino esperimenti sugli animali;
  • agli approcci sostitutivi senza esperimenti sugli animali è garantito almeno lo stesso sostegno statale precedentemente accordato agli esperimenti sugli animali.

4 L’esecuzione delle prescrizioni compete ai Cantoni, per quanto la legge non la riservi alla Confederazione.


Art. 118b, cpv. 2 let. c et 3

2 Riguardo alla ricerca biologica e medica sulle persone, la Confederazione si attiene ai principi seguenti:

c. abrogata

3 I progetti di ricerca devono soddisfare i requisiti di cui all’articolo 80 capoverso 3 lettera a.


Art. 197 n. 12

12. Disposizione transitoria degli art. 80, cpv. 2 2, let. b, 3 e 4, e 118b, cpv. 2, let. c, e 3 (Divieto degli esperimenti sugli animali e divieto di esperimenti sugli esseri umani)

Entro due anni dall’accettazione degli articoli 80 capoversi 2 lettera b, 3 e 4 nonche 118b capoversi 2 lettera c e 3 da parte del Popolo e dei Cantoni, il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione necessarie, che rimangono valide fino all’entrata in vigore delle disposizioni legali.