# 06 / 2018
26.04.2018

Iniziativa per alimenti equi: no a una tutela costosa

Di che cosa si tratta?

L'Iniziativa popolare dei Verdi «Per derrate alimentari sane, prodotte nel rispetto dell'ambiente e in modo equo (Iniziativa per alimenti equi)» intende obbligare la Confederazione ad ammettere in Svizzera solo derrate alimentari che, secondo i promotori dell'iniziativa, sarebbero considerate «eque». In futuro potrebbero essere vendute solo derrate alimentari «di buona qualità e sicure, prodotte nel rispetto dell'ambiente e delle risorse, degli animali e di condizioni di lavoro eque». L'iniziativa concerne l'intera offerta di derrate alimentari e gli alimenti per animali. Essa interessa dunque sia i prodotti realizzati in Svizzera, sia quelli importati.

Per raggiungere questi obiettivi il testo dell'iniziativa obbliga la Confederazione a emanare prescrizioni sull'autorizzazione e sulla dichiarazione. Per limitare lo spreco di derrate alimentari e privilegiare i prodotti importati provenienti dal commercio «equo» e dalle aziende contadine che coltivano il suolo, il testo dell'iniziativa autorizza inoltre la Confederazione a riscuotere dazi, assegnare contingenti, concludere convenzioni vincolanti sugli obiettivi con i produttori di derrate alimentari, promuovere la commercializzazione di derrate alimentari provenienti dalla produzione regionale e stagionale, nonché prendere provvedimenti contro lo spreco di derrate alimentari. Anche la Confederazione deve provvedere affinché le ripercussioni negative sull'ambiente e sul clima relative alle derrate alimentari vengano ridotte.

L'iniziativa distingue i prodotti agricoli non trasformati o poco trasformati, che vengono utilizzati come derrate alimentari, dalle derrate alimentari altamente trasformate e dagli alimenti per animali. Per le derrate alimentari non trasformate e poco trasformate, la Confederazione viene incaricata di garantire l'offerta secondo i criteri della correttezza. Per le derrate alimentari altamente trasformate e per gli alimenti per animali occorre mirare a questi obiettivi.

Testo dell’iniziativa

Art. 104a Derrate alimentari

1 La Confederazione rafforza l'offerta di derrate alimentari di buona qualità e sicure, prodotte nel rispetto dell'ambiente e delle risorse, degli animali e di condizioni di lavoro eque. Stabilisce le esigenze in materia di produzione e trasformazione.

2 Assicura che i prodotti agricoli importati utilizzati come derrate alimentari soddisfino in linea di massima almeno le esigenze previste nel capoverso 1; persegue questo obiettivo per le derrate alimentari altamente trasformate, le derrate alimentari composte e gli alimenti per animali. Privilegia i prodotti importati provenienti dal commercio equo e dalle aziende contadine che coltivano il suolo.

3 Provvede affinché siano ridotte le ripercussioni negative del trasporto e del deposito di derrate alimentari e alimenti per animali sull'ambiente e sul clima.

4 Le competenze e i compiti della Confederazione sono in particolare i seguenti:

a. emana prescrizioni sull'autorizzazione di derrate alimentari e alimenti per animali, nonché sulla dichiarazione del loro modo di produzione e di trasformazione.

b. può disciplinare l'attribuzione di contingenti doganali e graduare dazi all'importazione.

c. può concludere convenzioni vincolanti sugli obiettivi con il settore alimentare, in particolare con importatori e commercio al dettaglio.

d. promuove la trasformazione e la commercializzazione di derrate alimentari provenienti dalla produzione regionale e stagionale.

e. prende provvedimenti per limitare lo spreco di derrate alimentari.

5 Il Consiglio federale fissa obiettivi a medio e lungo termine e riferisce periodicamente sul loro raggiungimento. Se tali obiettivi non sono raggiunti prende provvedimenti supplementari o rafforza gli obiettivi già fissati.

 

Art. 197 n. 122

12. Disposizione transitoria dell'articolo 104a (Derrate alimentari) Se entro tre anni dall'accettazione dell'articolo 104a da parte del Popolo e dei Cantoni non è entrata in vigore una legge d'esecuzione, il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione mediante ordinanza.

L'iniziativa auspica lo standard bio quale obiettivo a lungo termine

In Svizzera le richieste dell'iniziativa vengono già soddisfatte con gli articoli costituzionali concernenti l'agricoltura, con la legge sull'agricoltura, con la legge sulle derrate alimentari, con la legge federale sulla protezione degli animali, ecc. Nel settore della protezione dell'ambiente e delle acque, il Consiglio federale ha approvato il «piano d'azione Economia verde». L'allevamento in batteria è ad esempio proibito. A livello internazionale, gli standard ambientali sono elevati e vengono controllati e adeguati regolarmente dalla Confederazione con strumenti efficaci. Contrariamente all'iniziativa del Partito dei Verdi, la Confederazione persegue una strategia bilanciata e a lungo termine che considera gli interessi globali del paese.

Se l'iniziativa venisse accettata, in una prima fase occorrerebbe aumentare in particolare i requisiti posti ai prodotti importati. Secondo i promotori dell'iniziativa, gli standard per le importazioni devono corrispondere almeno agli standard attuali per i prodotti svizzeri. L'idea dei promotori dell'iniziativa si spinge molto oltre: conformemente alle spiegazioni concernenti il testo dell'iniziativa, per tutte le derrate alimentari prodotte in Svizzera a breve e medio termine occorrerebbe mirare agli standard IP (produzione integrata), mentre a lungo termine allo standard bio. Ciò porterebbe a un forte isolamento del mercato svizzero.

In realtà non vi è motivo di modificare la Costituzione nemmeno per quanto riguarda le importazioni di derrate alimentari. La legge sulle derrate alimentari, ad esempio, prevede che per gli alimenti importati vengano applicate le stesse disposizioni come per gli alimenti prodotti in Svizzera (articolo 2 capoverso 3 LDerr). Conformemente alla legge sulla protezione degli animali, la Confederazione può vietare già oggi l'importazione per motivi inerenti alla protezione degli animali (articolo 14 cpv. 1 LPAn). La legge sull'agricoltura autorizza il Consiglio federale a vietare l'importazione di prodotti realizzati con metodi che in Svizzera sono inammissibili per motivi di protezione della vita o della salute di persone, animali o piante (articolo 18 LAgr).