# 13 / 2016
25.11.2016

Accordo di libero scambio con la Cina: un passo importante per le imprese svizzere

Come utilizzate l’accordo di libero scambio? Informazioni per gli esportatori e gli importatori svizzeri

Origine preferenziale

Le regole d’origine che determinano il trattamento richiesto nel paese d’origine si basano su metodi di produzione moderni. I produttori svizzeri approfittano di un accesso preferenziale al mercato – i prodotti sono esonerati dai dazi doganali o sottoposti a dazi doganali inferiori. Contrariamente ad altri accordi di libero scambio conclusi dal nostro paese, le regole d’origine non figurano in un allegato separato, ma sono integrate all’accordo principale, al capitolo 3. Le regole specifiche concernenti alcuni prodotti e categorie di prodotti sono contenute nell’allegato II «Product-Specific Rules».

L’accordo prevede il cumulo bilaterale abituale dei prodotti originari del paese partner. È inoltre permesso dividere, sotto controllo doganale, dei lotti di merce in un paese di transito,senza perdere l’origine (regola del trasporto diretto). Per quanto concerne l’applicazione delle prescrizioni relative al trasporto diretto secondo l’articolo 3.13 dell’accordo principale, le principali società esportatrici ed importatrici svizzere hanno incontrato difficoltà specialmente all’inizio (cf. «Le sfide del trasporto diretto»).

Cumulo bilaterale dei prodotti originari della Cina

Il cumulo è una deroga al principio secondo il quale le merci devono essere interamente ottenute nel paese d’esportazione o essere sufficientemente lavorate per essere ritenute come prodotti originari. Grazie al cumulo è possibile trattare le merci di un partner di libero scambio come quelle originarie del paese d’esportazione. Per un produttore o un esportatore, è dunque conveniente utilizzare materie originarie di un partner di libero scambio. Sulla base di questa regolamentazione, simili materie non devono soddisfare le regole restrittive della lista delle lavorazioni e delle trasformazioni. Per contro, l’utilizzo di materie provenienti da un paese terzo è meno vantaggiosa; in effetti i dazi doganali devono di regola essere pagati durante la loro importazione, e le esigenze della lista delle lavorazioni e delle trasformazioni dev’essere allestita durante il loro utilizzo.  

Traffico di merci Cina-Svizzera (importazione)

Con l’entrata in vigore dell’accordo, la Cina ha perso il suo statuto di paese in via di sviluppo beneficiario di preferenze nell’ambito del sistema generalizzato di preferenze (SGP) a favore dei paesi in via di sviluppo. Ciò significa che i certificati d’origine «Formulario A» SGP non sono più accettati dopo il 1o luglio 2014. Per poter richiedere un trattamento preferenziale durante lo sdoganamento all’importazione in Svizzera di merci provenienti dalla Cina, il certificato d’origine da inoltrare durante la dichiarazione in dogana è il «Certificate of Origin» (figurante nell’appendice 1 dell’allegato III dell’accordo). Questo certificato d’origine è emesso dall’autorità cinese a partire dal 1o luglio 2014.

Per le tassazioni provvisorie richieste fino al 31 dicembre 2014, l’Amministrazione delle dogane concedeva un termine di sei mesi per fornire i documenti mancanti. Dopo il 1o luglio 2015, si applica il termine abituale di due mesi. Da notare che spetta all’importatore svizzero procurarsi presso il suo fornitore cinese il nuovo certificato d’origine allestito successivamente. L’importatore svizzero deve inoltre fornire all’operatore in dogana le istruzioni relative allo sdoganamento.

Sfida: il trasporto diretto in caso d’importazione in Svizzera, attraverso un magazzino doganale dell’UE

Il rispetto della regola del trasporto diretto ha posto inizialmente dei problemi per l’importazione in Svizzera di un lotto di merci proveniente dalla Cina, stoccate temporaneamente in un magazzino logistico dell’UE e suddivise in diversi invii. La Cina, avendo perso con l’entrata in vigore dell’accordo, il suo statuto di paese in via di sviluppo beneficiante di un trattamento preferenziale, alcuni importatori svizzeri erano confrontati al seguente problema: non era più possibile allestire nuovi certificati d’origine per dei lotti suddivisi in diversi invii nell’ambito dell’UE. In accordo con la SECO e in collaborazione con gli ambienti economici, l’AFD ha elaborato una nuova procedura. Questa permette alle aziende importatrici svizzere di scaricare in parte dei certificati d’origine per degli invii a partire da magazzini logistici. Questa procedura si basa su una convenzione conclusa tra l’AFD e l’impresa per la quale l’AFD percepisce una tassa. L’impresa deve soddisfare le esigenze fatte agli utenti e-dec. La nuova procedura si applica in principio anche a tutti gli altri ALS – con alcune eccezioni. I magazzini in cui sono stoccate le merci devono trovarsi nelle regioni e nei paesi con i quali la Svizzera dispone di un accordo di assistenza amministrativa. È inoltre essenziale che la contabilità delle società interessate sia impeccabile. Le imprese devono rispettare le disposizioni dei magazzini doganali aperti in Svizzera per poter effettuare l’inventario delle merci. Per controllarli, l’Amministrazione delle dogane dispone di diverse possibilità: presso il fornitore (ALS), presso l’impresa (contabilità) o il magazzino all’estero (attraverso l’assistenza amministrativa). Da notare che un risultato negativo in occasione di un controllo ha conseguenze per tutte le merci. Le imprese interessate possono rivolgere una richiesta alla Direzione generale delle dogane, Divisione Organizzazione e applicazione. La nuova procedura è stata introdotta dopo l’aggiornamento autunnale di e-dec, a fine ottobre 2016. 

Traffico di merci Svizzera-Cina (esportazione)

A partire dal 1° luglio 2014 si applicano alle esportazioni svizzere verso la Cina le disposizioni seguenti:

Esportatori non autorizzati: Gli esportatori svizzeri che non sono in possesso di un permesso di esportatore autorizzato utilizzano il certificato di circolazione delle merci (CCM) EUR1 CN in inglese. Contrariamente ad altri accordi, la posizione del SH a sei cifre e il criterio d’origine corrispondente applicato devono essere indicati nel CCM EUR1 CN per ogni prodotto.

Esportatori autorizzati (EA): Gli esportatori autorizzati possono utilizzare la dichiarazione d’origine sulla fattura commerciale. Le dichiarazioni d’origine devono essere numerate in modo progressivo. Il numero di serie comprende 23 caratteri e si compone del numero dell’autorizzazione, della data e del numero del documento commerciale. L’accordo prevede inoltre uno scambio elettronico delle dichiarazioni d’origine (Scambio di dati EA). Gli esportatori autorizzati devono trasmettere le dichiarazioni d’origine allestite, per via elettronica, attraverso un’applicazione messa a disposizione sul sito Internet dell’AFD. Da notare che la dichiarazione d’origine cartacea deve in ogni caso essere presentata per l’importazione in Cina. Gli esportatori autorizzati hanno ricevuto nel maggio 2014 una lettera dell’AFD che li informava sui dettagli. Per maggiori informazioni sullo scambio di dati EA, vogliate consultare il sito dell’Amministrazione federale delle dogane (www.ezv.admin.ch).

Sfida: la prova del trasporto diretto verso la Cina

Anche gli esportatori hanno dovuto superare degli ostacoli dopo l’entrata in vigore dell’accordo. Gli uffici doganali d’importazione cinesi richiedevano prove supplementari del trasporto diretto per gli invii attraverso Stati terzi. Ora, la maggioranza degli invii destinati alla Cina sono attualmente effettuati sulle navi e necessitano di un trasbordo in uno Stato terzo (ad esempio al porto di Rotterdam). Gli esportatori svizzeri dovevano chiedere dei certificati di non-manipolazione ai paesi di transito, ciò che era molto spesso complicato. Gli esperti delle autorità doganali cinesi e svizzeri si sono incontrati a più riprese. Le nuove disposizioni convenute per gli invii sulle navi hanno nettamente ridotto le difficoltà degli esportatori svizzeri (cf. circolare dell’AFD del 14 aprile 2016). Le imprese svizzere auspicano che gli oneri provocati dai documenti da presentare in Cina siano ridotti il più possibile e che esse siano dispensate dal fornire indicazioni supplementari che attestino che i loro invii attraverso Stati terzi siano sotto controllo doganale permanente.