# 10 / 2016
08.10.2016

Soluzioni invece di procedure giudiziarie

Anche le PMI sono coinvolte

Il nome dell’iniziativa trae in inganno e suggerisce che oggetto della stessa siano esclusivamente le multinazionali. Ciò non è corretto per tre motivi.

  1. Tutte le imprese, anche le piccole e medie imprese (PMI) sono interessate dall’iniziativa. Il testo dell’iniziativa recita che «nel disciplinare il dovere di diligenza, il legislatore tiene conto delle esigenze delle piccole e medie Imprese», tuttavia anche le PMI sono chiaramente coinvolte dalle disposizioni in materia di responsabilità. Una PMI svizzera, ad esempio, può avere un importante fornitore all’estero dipendente da quest’ultima: le disposizioni dell’iniziativa sarebbero in questo caso direttamente applicabili alla PMI.
     
  2. Le agevolazioni previste non possono creare illusioni sul fatto che nella pratica resteranno lettera morta. Il raggio d’azione dei doveri di diligenza è talmente ampio, che proprio le piccole imprese, basandosi sulle considerazioni di rischio, non potrebbero permettersi di applicare standard di responsabilità meno severi rispetto a quelli delle grandi imprese.
     
  3. Le PMI fornitrici di imprese internazionali sarebbero le più colpite. Le multinazionali obbligheranno i loro fornitori, siano essi in Svizzera o all’estero, a rispettare le regole alle quali esse stesse sono sottoposte. E ciò perché l’iniziativa prevede un dovere di diligenza esteso che comprende non solo l’impresa, ma anche tutti i partner commerciali presenti all’interno della catena di creazione del valore. I cosiddetti contratti «back-to-back» tutelano una grossa impresa dai rischi legati alla responsabilità, in quanto la responsabilità causale legale viene trasferita per contratto a un fornitore. Per le PMI, l’accettazione dell’iniziativa si tradurrebbe in maggiori rischi e oneri amministrativi. Esse dovrebbero fornire innumerevoli attestati di conformità supplementari e, con ogni probabilità, sarebbero sottoposte a un controllo rafforzato da parte dei loro committenti.

Grafico 1

Esempio 1: l’impresa K acquista merce presso il fornitore 1 (L1) in Svizzera. Il fornitore 1 ha a sua volta un subfornitore (L2) all’estero. K non influenza direttamente i processi di acquisto di L1. Stando all’iniziativa, un’eventuale parte lesa potrebbe citare in giudizio direttamente K in Svizzera. K, per tutelarsi da situazioni di questo tipo, trasferirà la responsabilità a L1 con un contratto «back-to-back». L1 farà la stessa cosa nei confronti di L2, con il risultato che quest’ultima a livello legale si assumerà l’intera responsabilità di K, calcolata secondo gli standard svizzeri (spese giudiziarie, legali, risarcimenti). Non è sicuro che L2 possa sopportare una tale responsabilità.

Esempio 2: L2 è una piccola impresa indipendente locale a conduzione familiare che ha esclusivamente L1 come cliente. La famiglia di L2 lavora sodo e chiede ai suoi collaboratori di fare altrettanto in condizioni di lavoro pericolose. L1 ha più volte esortato L2 a migliorare tali condizioni di lavoro, ma non dispone di altri mezzi (oltre minacciare di non acquistare più merce da L2) per obbligare il suo fornitore a sostenere i miglioramenti necessari. K finirà per giudicare troppo rischioso rifornirsi direttamente presso L1. Acquisirà L1 e L2 e intregrerà i due fornitori nella multinazionale (integrazione orizzontale). La famiglia riceverà un risarcimento e l’impresa L2 entrerà a far parte di una grossa multinazionale. Seguendo il principio dell’iniziativa, in questo modo viene ampliato il controllo da parte della catena dei fornitori, benché il prezzo da pagare sia la scomparsa delle piccole imprese a conduzione familiare.